Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Gruppo bancario
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3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare
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Gruppo bancario
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Aggiotaggio bancario
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Abusivismo bancario e finanziario
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Mendacio e falso interno bancario
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1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
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2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.
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Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari
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1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti: a) società appartenenti a un gruppo bancario; b
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2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei partecipanti al loro capitale sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri
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1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.
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1. Il gruppo bancario è composto alternativamente: a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa
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bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra società finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere
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capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi
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Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.
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inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'art. 61, comma 4; b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del
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parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di
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è impresa capogruppo: a) l'ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'art. 64 del
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creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia